Il regime patrimoniale: considerazioni linguistiche e aspetti giuridici per il traduttore
Sono stata chiamata a svolgere il ruolo di interprete a un matrimonio civile di una coppia inglese e, mentre aspetto con un po’ di timore la data in questione, mi sto preparando al meglio cercando di individuare possibili problemi di traduzione legati alle diversità di ordinamento tra i vari paesi europei.
Una delle domande più importanti che viene posta agli sposi è quale regime patrimoniale intendano scegliere ed è da qui che sono partita nell’approfondimento di questo argomento.
In Italia, si viene invitati a scegliere tra comunione e separazione dei beni. È importante sapere che, in mancanza di una convenzione, il regime patrimoniale legale è la comunione dei beni, come illustrato nell’art. 159 del codice civile.
Nei paesi delle mie lingue di lavoro, le cose sono piuttosto diverse e, nello svolgimento della mia attività di traduzione, ho dovuto confrontarmi con scelte terminologiche complesse dovute essenzialmente alle sostanziali differenze tra i vari ordinamenti.

Il Regno Unito
Nel Regno Unito, ad esempio, “No matrimonial property regimes exist in England and Wales and there is therefore no default regime.” Il concetto del regime patrimoniale è dunque alieno alla cultura anglosassone, tantomeno ne esiste uno legale.
Come farò dunque a spiegare agli sposi il significato di questa domanda?
L’arma migliore a mia disposizione è la conoscenza: il Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, “che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi”, mi dà gli strumenti linguistici utili per risolvere il problema.
Certo, il Regno Unito non è tra i paesi firmatari, ma gli avvocati inglesi sono stati “costretti” a familiarizzare con il concetto di “matrimonial property regime” (MPR) e a introdurre concetti quali
separation of property
universal community of property e
a combination of the two
L’ultima voce suona decisamente strana al nostro orecchio: un misto tra comunione e separazione dei beni? Ebbene sì, all’estero esistono altre forme di regime patrimoniale, che sono spesso anche più diffuse nell’uso delle prime due.
La Zugewinngemeinschaft tedesca
In Germania, ad esempio, uno dei regimi più diffusi è la Zugewinngemeinschaft, la cui definizione è contenuta nell’art. 1363 del codice civile tedesco. In mancanza di una scelta diversa, è anche il regime legale.
Essa consiste in un conguaglio degli incrementi patrimoniali realizzati dai coniugi. In questo tipo di regime, infatti, se non esistono altri accordi prematrimoniali,
i patrimoni dei coniugi restano separati (getrennte Vermögen),
un coniuge non risponde dei debiti dell’altro (keine Übernahme von Schulden),
mentre gli incrementi patrimoniali (Zugewinn) spettano a entrambi.
Allo scioglimento dell’unione, gli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio vengono dunque reciprocamente compensati.
Conclusioni
Direi che questo piccolo esempio illustri molto chiaramente come tradurre materiale legale implichi compiere scelte corrette non solo terminologiche, ma anche concettuali: non basta una conoscenza generica della lingua, non ci si può improvvisare, serve preparazione, e anche tanta.
Detto questo, viva gli sposi! E buon lavoro a me!