“… parli ora o taccia per sempre.”

Le pubblicazioni di matrimonio: curiosità giuridiche e linguistiche.

Oh no, di nuovo, direte voi! Ebbene sì! La nuova esperienza professionale che sto per fare come interprete al matrimonio di una coppia britannica mi sta coinvolgendo molto e, dato che pretendo molto da me stessa, mi sto documentando al meglio, ma è l’ultimo post sull’argomento, promesso!

Prima della cerimonia civile vera e propria, i futuri sposi dovranno recarsi in comune a firmare un documento, il “verbale di pubblicazioni di matrimonio“, che contiene sia l’autorizzazione a omettere la pubblicazione, che la dichiarazione dell’assenza di impedimenti alla celebrazione delle nozze.

Nella ricerca della terminologia corretta che mi consenta di spiegare ai futuri sposi il contenuto degli articoli del codice civile italiano, mi sono fatta una cultura su usi, consuetudini e tradizioni.

Impedimenti impedienti e impedimenti dirimenti

Nel documento che dovrò tradurre si fa riferimento a quattro articoli del codice civile italiano, ovvero 85-86-87-88, secondo i quali non si può contrarre matrimonio

in caso di interdizione per infermità di mente
se non si è di stato libero, il cosiddetto impedimentum ligaminis
in presenza di legami di parentela, affinità, adozione e affiliazione (quest’ultimo istituto è stato abolito nel 1983, ma figura ancora nel mio verbale, mah!)
delitto (condanna per omicidio o tentato omicidio del coniuge dell’altra parte)

Questi sono impedimenti dirimenti, in presenza dei quali il matrimonio è invalido. Gli impedimenti impedienti, ad esempio l’omissione di pubblicazione, comportano invece una sanzione, ma il matrimonio resta valido.

Sì, ma in inglese come li rendo?

Adesso arriva il bello. Già il primo caso, l’interdizione per infermità di mente, non ha un corrispettivo in common law. Cominciamo bene!

La rete pullula di riferimenti a mental incapacity, mental illness, ma non fanno al caso mio. Trovo anche un articolo del Journal of the American Academy of Psychiatry and the law, che parla della capacity to marry, davvero ben scritto e che vale la pena leggere perché è una miniera terminologica, ma anche questo non è adatto.

L’illuminazione arriva pensando al matrimonio religioso, al diritto canonico, alle tradizioni ed è così che arrivo allo Scottish Catholic Interdiocesan Tribunal e agli impediments to marriage specificati, ad es.

consanguinity
affinity
adoption
crime

che assomigliano tanto ai miei, evviva! Non ho la risposta a tutte le domande, ma vado nella giusta direzione!

E in Germania?

In Germania, era la Ehegesetz a dettare legge (scusate il gioco di parole, non ho resistito!). La sezione A riguarda la Ehefähigkeit e il § 2 parla della Geschäftsunfähigkeit, l’incapacità di compiere negozi giuridici, nello specifico di contrarre matrimonio. La sezione B riguarda gli Eheverbote, mentre il § 12 della sezione C dice che

Der Eheschließung soll ein Aufgebot vorhergehen.

Ho scritto volutamente “era” perché questa legge non è più in vigore dal luglio 1998 e l’obbligo delle pubblicazioni del § 12 è dunque venuto meno .

Dal luglio 1998, l’Aufgebot è stato sostituito dalla Anmeldung zur Eheschließung.

La cosa interessante è che

“Seitdem ist der jeweils Standesbeamte dazu verpflichtet, herauszufinden, ob Hindernisse für die Eheschließung bestehen.
Zuständig ist das Standesamt, in welchem das Brautpaar seinen Wohnsitz hat.

Spetta dunque al funzionario dell’ufficio del luogo di residenza della coppia scoprire se esistono impedimenti al matrimonio.

Conclusioni

Direi che arrivo al primo appuntamento dell’8 giugno con tutte le informazioni che mi servono. Ora devo solo confidare nella rete viaria e ferroviaria ligure: visti i continui guasti e cantieri, l’unica vera preoccupazione è riuscire ad arrivare. Ma per questo non c’è preparazione che tenga!

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